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L’etichetta: la carta di indentità dell’olio di oliva

Il primo fattore da tenere in considerazione è l’etichetta, sia che tu decida di acquistare al supermercato che direttamente ad un frantoio.

L’etichetta rappresenta infatti una descrizione dettagliata del prodotto, e soprattutto deve obbligatoriamente riportare alcune informazioni previste dai regolamenti comunitari europei.

Per legge l’etichetta deve mostrare:

Nome del prodotto, ovvero la marca.
Denominazione di vendita, ovvero la tipologia di prodotto (es. olio extravergine di oliva)
Volume nominale, ovvero la quantità di prodotto
Data di scadenza

Altri elementi fondamentali sono poi:

Logo UE, a garanzia di prodotti alimentari biologici in imballaggio preconfezionato ottenuti nella Comunità, e quindi regolati dalla normativa UE relativa ai prodotti bio.
Indicazione obbligatoria “Olio di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici” (Reg. Ce 1019/2002)
Origine regionale obbligatoria secondo quanto stabilito dal Reg. Ce 182/09. L’origine regionale può inoltre indicare una denominazione di origine protetta DOP o un’identificazione geografia protetta IGP, secondo il Reg. Ce 1019/2002.
Per olio extravergine biologico:

Dicitura “eco”, “bio”

Eventuali diciture come “spremitura a freddo” o “estrazione a freddo”, corrispondenti per legge ai reali processi di produzione impiegati.
Eventuali indicazioni relative all’acidità massima, ma solo se accompagnate dalle indicazioni (riportate in caratteri della stessa grandezza) relative all’indice dei perossidi, del tenore di cere e dell’assorbimento ultravioletto.
Secondo il Reg. Ce 1019/2002 poi “le indicazioni che figurano sull’etichetta non devono indurre in errore l’acquirente, soprattutto per quanto riguarda le caratteristiche dell’olio d’oliva in questione, attribuendogli proprietà che non possiede o presentando come specifiche di quell’olio proprietà che sono comuni alla maggior parte degli oli”.

I parametri generali di un olio extravergine di oliva di qualità

Secondo il regolamento di esecuzione (UE) n.29/2012 relativo alle norme di commercializzazione dell’olio d’oliva, “si definisce olio di oliva l’olio contenente esclusivamente oli d’oliva che hanno subito un processo di raffinazione e di oli ottenuti direttamente dalle olive. L’acidità libera espressa in acido oleico non può eccedere 1,0 g per 100 g e le altre caratteristiche sono conformi a quelle previste per questa categoria”.

Vediamo ora quali sono i parametri generali di un olio extravergine di oliva di qualità:

etichetta olio di oliva extravergine

I parametri ed i valori appena citati sono previsti dalla normativa comunitaria (Reg. CEE 2568/91 e successive modifiche).